24 Giugno 2020
Conosci tutte le principali novità del Decreto Rilancio, scadenze fiscali, cassa integrazione, licenziamenti e credito d’imposta?
Nel decreto sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere le imprese, gli artigiani, i commercianti, i professionisti, i lavoratori e le famiglie e contrastare gli effetti economici del coronavirus nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.
Andiamo per step e proviamo a capire nello specifico quali sono tutte le novità.
La lettura delle varie sospensioni di versamenti e adempimenti, da coordinare con i provvedimenti approvati in precedenza, è particolarmente complessa.
Di seguito uno schema delle principali scadenze:
ART. Decreto Rilancio 131: Per il Versamento di ritenute e contributi marzo, aprile e maggio 2020 la data di scadenza è il 16 settembre 2020.
ART. Decreto Rilancio 155: Per i Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni la data di scadenza è 16 settembre 2020.
ART. Decreto Rilancio 160: Per i Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta la data di scadenza è il 16 settembre 2020.
ART. Decreto Rilancio 165: Per Rottamazione ter e saldo e stralcio e rate 2020 la data di scadenza è il 10 dicembre 2020.
Non è dovuto invece:
Il decreto prevede la possibilità di aggiungere ulteriori 9 settimane di cassa integrazione a quelle già previste dal precedente decreto “Cura Italia”. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di 9 settimane precedentemente concesso. È riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.
Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’Assegno per il Nucleo Familiare inoltre, resta fermo l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
È stata prorogata di 2 mesi l’indennità NASPI e Dis-Coll in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per Badanti e Colf che alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro domestico, pari ad almeno 10 ore settimanali e che non siano conviventi col datore di lavoro è previsto un bonus di 500,00 per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus baby sitter raddoppia, 1.200 euro fino a settembre e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per medici, infermieri ed operatori socio sanitari, i voucher passano invece a 2.000 euro. Solo per i lavoratori dipendenti del settore privato il congedo parentale straordinario, retribuito al 50% in luogo del 30%, i giorni previsti salgono da 15 a 30.
Il decreto prevede che a partire dal 17 marzo 2020 sia precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per ulteriori 3 mesi quindi fino alla fine di luglio, con riferimento alle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Non sono sospesi i seguenti licenziamenti:
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto in misura pari all’60% delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020.
Sono detraibili gli interventi necessari per far rispettare le norme sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID- 19.
Sono compresi gli interventi edilizi necessari per:
Il credito può inoltre essere utilizzato per:
Possono usufruire del credito:
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati.
Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. L’agevolazione è utilizzabile in compensazione in 10 anni ed è cedibile ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
L’altro credito di imposta è finalizzato a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.
In particolare, all’incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Inoltre Il decreto Rilancio prevede che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio, possono erogare contributi a fondo perduto per le imprese volti a contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei lavoratori autonomi, finalizzati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19.
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto e può arrivare al massimo all’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario.
Infine i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che, non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19.
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